Art. 44
Protezione di conoscenze acquisite
In vigore dal 18 dic 2006
Protezione di conoscenze acquisite
1. Qualora le conoscenze acquisite possano dar luogo ad applicazioni industriali o commerciali, il loro proprietario assicura una protezione adeguata ed efficace delle stesse, tenendo in debito conto i suoi interessi legittimi e gli interessi legittimi, in particolare gli interessi commerciali, degli altri partecipanti all'azione indiretta in questione.
Qualora un partecipante che non è il proprietario delle conoscenze acquisite faccia valere il suo interesse legittimo, deve comunque dimostrare che ne deriverebbe un danno di una gravità sproporzionata.
2. Qualora le conoscenze acquisite possano dar luogo ad applicazioni industriali o commerciali e il loro proprietario non le protegga e non le trasferisca ad un altro partecipante, ad un soggetto collegato stabilito in uno Stato membro o paese associato o a terzi stabiliti in uno Stato membro o paese associato insieme agli obblighi correlati, conformemente all', non è possibile procedere ad un'attività di diffusione senza informarne preventivamente la Commissione.
In tal caso la Commissione, con l'accordo del partecipante interessato, può assumersi la proprietà di queste conoscenze acquisite e adottare misure per proteggerle in modo adeguato ed efficace. Il partecipante in questione può opporvisi soltanto se può dimostrare che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi.
Storico versioni
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