Art. 38 · Meccanismo di copertura dei rischi

Art. 38

Meccanismo di copertura dei rischi

In vigore dal 18 dic 2006
Meccanismo di copertura dei rischi 1.   La responsabilità finanziaria di ciascun partecipante si limita ai suoi debiti, fatti salvi i paragrafi da 2 a 5. 2.   Al fine di gestire il rischio legato al mancato recupero di importi dovuti alla Comunità, la Commissione istituisce e amministra un fondo di garanzia dei partecipanti (in appresso «il fondo») conformemente all'allegato. Gli interessi finanziari generati dal fondo sono aggiunti a quest'ultimo e servono esclusivamente agli scopi stabiliti all'allegato, punto 3, fatto salvo il punto 4 del medesimo. 3.   Il contributo al fondo da parte di un partecipante ad un'azione indiretta che assume la forma di una sovvenzione non supera il 5 % del contributo finanziario della Comunità dovuto al partecipante. Al termine dell'azione l'importo versato al fondo è restituito al partecipante, mediante il coordinatore, fatto salvo il paragrafo 4. 4.   Se l'interesse generato dal fondo è insufficiente a coprire le somme dovute alla Comunità, la Commissione può dedurre dall'importo da restituire al partecipante al massimo l'1 % del contributo finanziario della Comunità allo stesso. 5.   La deduzione di cui al paragrafo 4 non si applica agli organismi pubblici, ai soggetti giuridici la cui partecipazione all'azione indiretta è garantita da uno Stato membro o da un paese associato, e agli istituti di istruzione secondaria e superiore. 6.   La Commissione effettua una verifica ex ante unicamente della capacità finanziaria dei coordinatori e dei partecipanti diversi da quelli di cui al paragrafo 5 che chiedano un contributo finanziario della Comunità per un'azione indiretta superiore a 500 000 EUR, salvo casi eccezionali e in particolare qualora, in base alle informazioni già disponibili, vi siano motivi giustificati per dubitare della capacità finanziaria di detti partecipanti. 7.   Il fondo è considerato una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Non possono essere richieste o imposte ai partecipanti ulteriori garanzie o cauzioni.
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