Art. 16 · Procedure di presentazione, valutazione, selezione e aggiudicazione

Art. 16

Procedure di presentazione, valutazione, selezione e aggiudicazione

In vigore dal 18 dic 2006
Procedure di presentazione, valutazione, selezione e aggiudicazione 1.   Quando un invito a presentare proposte prevede una procedura di valutazione articolata in due fasi, solo le proposte che superano la prima fase, fondata sulla valutazione in base ad un numero limitato di criteri, possono accedere alla seconda fase. 2.   Quando un invito a presentare proposte prevede specificatamente una procedura di presentazione articolata in due fasi, solo i richiedenti le cui proposte superano la valutazione della prima fase sono invitati a presentare proposte complete nella seconda fase. Tutti i richiedenti sono rapidamente informati circa i risultati della prima fase della valutazione. 3.   La Commissione adotta e pubblica le regole che disciplinano le procedure di presentazione delle proposte, nonché le procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione corrispondenti e pubblica gli orientamenti per i richiedenti, inclusi gli orientamenti per i valutatori. In particolare, stabilisce regole dettagliate per la procedura di presentazione articolata in due fasi (anche per quanto riguarda la portata e la natura della proposta di prima fase nonché della proposta completa di seconda fase) e regole per la procedura di valutazione articolata in due fasi. La Commissione fornisce informazioni e stabilisce le procedure di ricorso per i richiedenti. 4.   La Commissione adotta e pubblica delle regole destinate a garantire una verifica coerente dell'esistenza e dello statuto giuridico dei partecipanti alle azioni indirette, nonché della loro capacità finanziaria. La Commissione si astiene dal rinnovare tali verifiche salvo nel caso in cui la situazione del partecipante interessato sia cambiata.
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