Art. 26 · Misure di sostegno

Art. 26

Misure di sostegno

In vigore dal 18 dic 2006
Misure di sostegno 1.   Il finanziamento comunitario può coprire le spese relative alle azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, direttamente necessarie all'attuazione del presente regolamento e al conseguimento dei relativi obiettivi, segnatamente studi, riunioni, azioni di informazione, di sensibilizzazione, di formazione e di pubblicazione, spese afferenti alle reti informatiche finalizzate allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa di sostegno tecnico-amministrativo necessaria per la gestione del programma. Sono altresì comprese le spese di supporto amministrativo sostenute dalle delegazioni della Commissione per assicurare la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento. 2.   Dette misure di sostegno non sono necessariamente soggette ai programmi indicativi pluriennali e possono essere pertanto finanziate al di fuori dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali stessi. Il loro finanziamento, tuttavia, può rientrare nell'ambito dei programmi indicativi pluriennali. Le misure di sostegno non contemplate da programmi indicativi pluriennali sono adottate dalla Commissione conformemente alle disposizioni di cui all', paragrafi 3 e 4.
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