Art. 24
Ammissibilità
In vigore dal 18 dic 2006
Ammissibilità
1. Fatto salvo l', possono beneficiare del finanziamento ai sensi del presente regolamento per l'esecuzione dei programmi d'azione annuali di cui all' o delle misure speciali di cui all':
a)
i paesi e le regioni partner e relative istituzioni;
b)
gli enti decentralizzati dei paesi partner quali comuni, province, dipartimenti e regioni;
c)
gli organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e dalla Comunità;
d)
le organizzazioni internazionali, tra cui le organizzazioni regionali, gli organismi, i servizi o le missioni che rientrano nel sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e regionali e le banche di sviluppo, nella misura in cui esse contribuiscano agli obiettivi del presente regolamento;
e)
le istituzioni e gli organi della Comunità unicamente nel quadro dell'esecuzione delle misure di sostegno di cui all';
f)
le agenzie dell'UE;
g)
i seguenti enti o organismi degli Stati membri, dei paesi e delle regioni partner o di qualsiasi altro Stato terzo, conformemente alla normativa in materia di accesso agli aiuti esterni della Comunità di cui all', nella misura in cui essi contribuiscano agli obiettivi del presente regolamento:
i)
enti pubblici o parastatali, amministrazioni o autorità locali o relative associazioni rappresentative;
ii)
società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati;
iii)
istituzioni finanziarie dedite alla concessione, alla promozione e al finanziamento degli investimenti privati nei paesi e nelle regioni partner;
iv)
attori non statali quali definiti al paragrafo 2;
v)
persone fisiche.
2. Gli attori non statali e senza scopo di lucro che possono beneficiare del sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento e che operano in modo indipendente e affidabile sono nello specifico: le organizzazioni non governative; le organizzazioni rappresentative di popolazioni autoctone; le organizzazioni rappresentative delle minoranze nazionali e/o etniche, le associazioni professionali e i gruppi d'iniziativa locali; le cooperative; i sindacati; le organizzazioni rappresentative degli attori economici e sociali, le organizzazioni che combattono la corruzione e la frode e promuovono la buona governanza; le organizzazioni per i diritti civili e le organizzazioni che combattono le discriminazioni, le organizzazioni locali (comprese le reti) operanti nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionali decentralizzate; le associazioni di consumatori; le associazioni di donne e di giovani; le organizzazioni di insegnamento, culturali, di ricerca e scientifiche; le università; le chiese e le associazioni o comunità religiose; i mass-media, nonché tutte le associazioni non governative e fondazioni indipendenti, comprese le fondazioni politiche indipendenti, che possono dare il proprio contributo al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.
Storico versioni
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