Art. 61

Art. 61

In vigore dal 15 dic 2006
La valutazione intermedia e la valutazione ex post di cui all’articolo 86, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono presentate alla Commissione rispettivamente entro il 31 dicembre 2010 ed entro il 31 dicembre 2015. Se gli Stati membri omettono di presentare la valutazione intermedia e la valutazione ex post entro le date di cui al primo comma del presente articolo, la Commissione può applicare la procedura di sospensione temporanea dei pagamenti intermedi di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 fino al ricevimento delle suddette relazioni valutative.
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