Art. 57

Art. 57

In vigore dal 15 dic 2006
1.   I programmi di sviluppo rurale possono comprendere aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti integrativi ai sensi dell’articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 a favore di misure od operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’ del trattato, a condizione che l’aiuto di Stato sia identificato conformemente all’allegato II, punto 9.A, del presente regolamento. 2.   I programmi di sviluppo rurale possono comprendere aiuti di Stato configurantisi come contributi finanziari erogati dagli Stati membri quale controparte del sostegno comunitario ai sensi dell’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a favore delle misure di cui agli dello stesso regolamento o di operazioni facenti parte delle misure di cui agli del medesimo regolamento, oppure intesi a procurare finanziamenti integrativi ai sensi dell’articolo 89 a favore delle misure di cui agli o di operazioni facenti parte delle misure di cui agli del suddetto regolamento, non rientranti nel campo di applicazione dell’ del trattato, a condizione che l’aiuto di Stato sia identificato conformemente all’allegato II, punto 9.B, del presente regolamento. 3.   Le spese sostenute per le misure e le operazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono ammissibili solo se l’aiuto corrispondente non costituisce, al momento della concessione, un aiuto illegale ai sensi dell’, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (18). L’autorità di gestione o qualsiasi altra autorità competente dello Stato membro garantisce che, in caso di erogazione di aiuti a favore di operazioni facenti parte delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel quadro di regimi di aiuti esistenti ai sensi dell’, lettere b) e d), del regolamento (CE) n. 659/1999, siano rispettati gli obblighi di notifica applicabili agli aiuti individuali ai sensi dell’, lettera e), dello stesso regolamento e le operazioni in questione siano selezionate solo previa notifica dell’aiuto corrispondente e approvazione da parte della Commissione a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
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