Art. 56

Art. 56

In vigore dal 15 dic 2006
1.   In deroga all', paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione (17), i beneficiari delle misure relative agli investimenti possono richiedere ai competenti organismi pagatori che sia loro versato un anticipo, se tale possibilità è prevista dal programma di sviluppo rurale. Per quanto concerne i beneficiari pubblici, detto anticipo può essere versato soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni, nonché agli enti di diritto pubblico. 2.   L'importo dell'anticipo è limitato al 20 % dell'aiuto pubblico all'investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 110 % dell'importo anticipato. Tuttavia, per i beneficiari pubblici di cui al paragrafo 1, l'organismo pagatore competente può accettare una garanzia scritta della loro autorità, secondo le disposizioni vigenti negli Stati membri, equivalente alla percentuale di cui al primo comma, purché tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato accertato. 3.   La garanzia è svincolata quando l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento supera l'importo dell'anticipo.
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