Art. 52
In vigore dal 15 dic 2006
1. In ordine alle operazioni di ingegneria finanziaria di cui all’ del presente regolamento, le spese dichiarate alla Commissione a norma dell’, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 sono le spese complessivamente sostenute per la costituzione dei fondi o per la partecipazione agli stessi.
Tuttavia, al momento del versamento del saldo e della chiusura del programma di sviluppo rurale ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1290/2005, la spesa ammissibile corrisponde al totale:
a)
di ogni pagamento effettuato per investimenti in imprese da ciascuno dei fondi interessati o di ogni garanzia prestata, compresi gli importi impegnati a titolo di garanzie dai fondi di garanzia;
b)
dei costi di gestione ammissibili.
La differenza tra il contributo effettivamente pagato dal FEASR nel quadro delle operazioni di ingegneria finanziaria e le spese ammissibili di cui al secondo comma, lettere a) o b), è liquidata nel contesto dei conti annuali dell’ultimo anno di attuazione del programma.
2. Gli interessi maturati sui contributi provenienti dai programmi di sviluppo rurale versati ai fondi sono utilizzati per finanziare operazioni di ingegneria finanziaria a favore di singole imprese.
3. Le risorse provenienti da investimenti avviati dai fondi e restituite all’operazione o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di singole imprese.
Storico versioni
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