Art. 51

Art. 51

In vigore dal 15 dic 2006
1.   I cofinanziatori o patrocinatori dei fondi presentano all’autorità di gestione un piano di attività che precisi, tra l’altro, il mercato bersaglio o il portafoglio di garanzia, i criteri, le condizioni e le modalità di finanziamento, il bilancio di esercizio del fondo, la proprietà e i soci cofinanziatori, i requisiti di professionalità, competenza e indipendenza dei dirigenti, lo statuto del fondo, la giustificazione e l’utilizzo previsto del contributo del FEASR, la politica di uscita dagli investimenti e le disposizioni di liquidazione del fondo, incluso il reimpiego delle entrate attribuibili al contributo del FEASR. Il piano di attività viene valutato e la sua applicazione sorvegliata dall’autorità di gestione o sotto la sua responsabilità. 2.   I fondi sono costituiti come enti giuridici indipendenti disciplinati da accordi fra gli azionisti o come capitale separato in seno a un istituto finanziario preesistente. In quest’ultimo caso, il fondo è soggetto a specifiche norme applicative, che dispongono in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nel fondo, incluse quelle investite dal FEASR, da quelle di cui disponeva inizialmente l’istituto finanziario. La Commissione non può diventare socio o azionista dei fondi. 3.   I fondi investono o prestano garanzie alle imprese in fase di costituzione, di avviamento o di espansione, limitatamente ad attività ritenute potenzialmente redditizie dai dirigenti dei fondi. Nella valutazione della redditività economica viene tenuto conto di tutte le fonti di reddito delle imprese in questione. I fondi non investono né prestano garanzie ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (15). 4.   Le autorità di gestione e i fondi prendono tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio. In particolare, i rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale e dai prestiti (detratta una quota pro rata dei costi di gestione) possono essere destinati in via preferenziale agli azionisti privati fino al livello di remunerazione stabilito nel contratto sociale e successivamente vengono ripartiti equamente fra tutti gli azionisti e il FEASR. 5.   I costi di gestione dei fondi non possono superare il 3 % del capitale versato ovvero il 2 % nel caso dei fondi di garanzia, in media annua per la durata del programma, a meno che, in seguito a gara d’appalto, risulti necessaria una percentuale più elevata. 6.   Le condizioni e le modalità di partecipazione dei programmi di sviluppo rurale ai fondi, tra l’altro in termini di risultati tangibili, strategia d’investimento e pianificazione degli investimenti, monitoraggio, politica di uscita dagli investimenti e disposizioni di liquidazione, sono stabilite in un accordo di finanziamento concluso tra il fondo e lo Stato membro o l’autorità di gestione. 7.   La partecipazione del FEASR e di altre fonti pubbliche ai fondi, nonché gli investimenti effettuati dai fondi o le garanzie da questi prestate a singole imprese sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1698/2005 e alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.
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