Art. 50

Art. 50

In vigore dal 15 dic 2006
Ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il FEASR può cofinanziare, nell’ambito di un programma di sviluppo rurale, le spese per operazioni comprendenti contributi a sostegno di fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi prestiti (di seguito «i fondi»), conformemente agli del presente regolamento.
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