Art. 48

Art. 48

In vigore dal 15 dic 2006
1.   Ai fini dell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili. A tale scopo, gli Stati membri predispongono sistemi di controllo tali da offrire sufficienti garanzie quanto al rispetto dei criteri di ammissibilità e di altri impegni. 2.   Al fine di giustificare e confermare la pertinenza e l’esattezza dei calcoli dei pagamenti di cui agli e da 43 a 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri ricorrono a opportune perizie da parte di organismi o servizi funzionalmente indipendenti da quelli responsabili dei calcoli stessi. Il ricorso a tali perizie è dimostrato nei programmi di sviluppo rurale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1974:oj#art-48