Art. 47

Art. 47

In vigore dal 15 dic 2006
1.   Gli Stati membri possono riconoscere, in particolare, le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali, nelle quali rinunceranno al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario: a) decesso del beneficiario; b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario; c) espropriazione di una parte rilevante dell’azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell’assunzione dell’impegno; d) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell’azienda; e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento; f) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario. 2.   I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali sono notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all’autorità competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall’autorità competente.
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