Art. 40

Art. 40

In vigore dal 15 dic 2006
Qualora i programmi di sviluppo rurale interessino nel contempo regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e regioni non ammissibili a tale obiettivo, il tasso di partecipazione del FEASR per l’assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere determinato in funzione del tipo di regioni predominante, per numero, nel programma.
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