Art. 31
In vigore dal 15 dic 2006
1. I terreni agricoli che possono beneficiare del sostegno all’imboschimento a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono determinati dagli Stati membri e comprendono i terreni coltivati in modo stabile.
L’imboschimento realizzato nei siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE deve essere compatibile con gli obiettivi di gestione del sito interessato.
2. Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005, i «costi di impianto» coprono il costo delle piante, il costo della messa a dimora delle medesime, nonché i costi direttamente connessi all’operazione.
3. Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005, «agricoltore» è colui che dedica alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo criteri stabiliti dallo Stato membro.
4. Ai fini dell’, paragrafo 3, e dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, le «specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata» sono specie il cui tempo di rotazione, inteso come l’intervallo tra due tagli consecutivi nella stessa parcella, è inferiore a quindici anni.
Storico versioni
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