Art. 27

Art. 27

In vigore dal 15 dic 2006
1.   Ai fini dell', paragrafi da 1 a 4 e dell' del regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano secondo i casi i paragrafi da 2 a 13 del presente articolo. 2.   L’impegno di estensivizzazione dell’allevamento o di conduzione di forme di allevamento alternative deve soddisfare almeno le seguenti condizioni: a) la gestione del pascolo è mantenuta; b) è interamente mantenuta la superficie foraggera per unità di bestiame, in modo da evitare sia lo sfruttamento eccessivo che la sottoutilizzazione del pascolo; c) la densità del bestiame è definita in funzione dell’insieme degli animali da pascolo allevati nell’azienda o, in caso di impegno a limitare l’infiltrazione di sostanze nutritive, della totalità del patrimonio zootecnico dell’azienda che risulti rilevante per l’impegno in questione. 3.   Gli impegni a limitare l’uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione sono ammessi soltanto se tali limitazioni sono verificabili in modo da offrire sufficienti garanzie quanto al rispetto degli impegni stessi. 4.   Il sostegno può essere concesso per i seguenti impegni: a) allevare razze animali locali originarie della zona e minacciate di abbandono; b) preservare risorse genetiche vegetali che siano naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica. Le specie animali ammissibili e i criteri per la determinazione della soglia di abbandono delle razze locali sono definiti nell’allegato IV. 5.   Gli interventi ambientali attuati nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato o dei regimi di sostegno diretto elencati nell’allegato I, le misure in materia di salute degli animali e delle piante o le misure di sviluppo rurale diverse da quelle agroambientali e di benessere animale non escludono un sostegno agroambientale e/o di benessere animale a favore delle stesse produzioni, purché esso sia aggiuntivo rispetto alle misure in questione e con esse coerente. È possibile combinare vari impegni agroambientali e/o di benessere animale, a condizione che questi siano tra loro complementari e compatibili. Ove ricorra una combinazione di misure o di impegni ai sensi del primo o del secondo comma, l’entità del sostegno è determinata tenendo conto del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione. 6.   Le misure agroambientali riguardanti terreni ritirati dalla produzione a norma dell’ o dell’articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono beneficiare di un sostegno soltanto se gli impegni agroambientali vanno al di là dei requisiti principali di cui all’, paragrafo 1, del medesimo regolamento. In caso di sostegno alle zone montane, alle altre zone con svantaggi naturali, alle zone agricole Natura 2000 e alle zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), gli impegni agroambientali devono tenere debito conto delle condizioni prescritte per la concessione del sostegno nelle zone interessate. 7.   Qualsiasi impegno in materia di benessere degli animali di cui all’ del regolamento (CE) n. 1698/2005 deve introdurre criteri superiori in almeno uno dei seguenti aspetti: a) acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale; b) condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale; c) accesso all’aperto; d) assenza di mutilazioni sistematiche, d’isolamento o di contenzione permanente; e) prevenzione delle patologie determinate prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali. 8.   Il livello di riferimento per il calcolo del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall’impegno è dato dai pertinenti criteri e requisiti di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005. 9.   Se gli impegni sono di regola espressi in unità di misura diverse da quelle utilizzate nell’allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unità di misura. In tal caso, gli Stati membri si assicurano che siano rispettati i massimali annui del sostegno comunitario indicati nello stesso allegato. A questo fine, gli Stati membri hanno la seguente alternativa: a) limitare il numero di unità per ettaro dell’azienda agricola cui si applica l’impegno agroambientale, oppure b) determinare il massimale globale di ciascuna azienda agricola partecipante e garantire che i pagamenti effettuati per ciascuna azienda rispettino tale limite. 10.   Gli Stati membri determinano la necessità di compensare i costi dell’operazione ai sensi dell’, paragrafo 4, e dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 in base a criteri oggettivi. Ai fini dell’, paragrafo 4, e dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, per «costo dell’operazione» si intende il costo sostenuto affinché l’operazione possa avere luogo e non direttamente imputabile all’esecuzione dell’impegno a cui si ricollega. Il costo dell’operazione è calcolato per tutta la durata dell’impegno ed è limitato al 20 % del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall’impegno. 11.   Gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di un impegno in corso di esecuzione in un altro impegno, alle seguenti condizioni: a) la trasformazione deve comportare indubbi vantaggi per l’ambiente o per il benessere degli animali, o per entrambi; b) l’impegno esistente deve risultare sostanzialmente rafforzato; c) gli impegni di cui trattasi devono figurare nel programma di sviluppo rurale approvato. Alle condizioni enunciate al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo, può essere autorizzata la trasformazione di un impegno agroambientale in un impegno di imboschimento di terreni agricoli ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1698/2005. L’impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso. 12.   Gli Stati membri possono autorizzare l’adeguamento degli impegni agroambientali o di benessere animale in corso di esecuzione, a condizione che il programma di sviluppo rurale approvato preveda la possibilità di un simile adeguamento e l’adeguamento stesso sia debitamente giustificato alla luce degli obiettivi dell’impegno. L’adeguamento può consistere anche nel prolungamento della durata dell’impegno. 13.   I tassi di conversione degli animali in unità di bestiame (UB) sono indicati nell’allegato V. Gli Stati membri possono differenziare tali tassi entro i limiti indicati nell'allegato V per le relative categorie, sulla base di criteri obiettivi.
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