Art. 19

Art. 19

In vigore dal 15 dic 2006
1.   In caso di sostegno agli investimenti per l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro la scadenza del periodo di proroga ivi previsto. 2.   In caso di sostegno agli investimenti per l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali, gli investimenti connessi all’uso del legno come materia prima sono limitati all’insieme delle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.
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