Art. 15

Art. 15

In vigore dal 15 dic 2006
1.   I servizi di consulenza agli agricoltori che beneficiano di un sostegno ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1698/2005 devono essere conformi alle disposizioni del titolo II, capo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (6) e alle rispettive modalità di applicazione. 2.   Le autorità e gli organismi selezionati per la prestazione di servizi di consulenza agli agricoltori devono disporre di adeguate risorse in termini di personale qualificato, mezzi tecnici e amministrativi, nonché esperienza e affidabilità nella prestazione di consulenza in merito ai criteri, alle condizioni e ai requisiti di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005.
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