Art. 10

Art. 10

In vigore dal 15 dic 2006
1.   Ai fini dell’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri sono responsabili delle spese sostenute tra la data in cui la Commissione riceve la richiesta di revisione o di modifica del programma ai sensi dell’, paragrafo 1, del presente regolamento e la data di adozione della decisione della Commissione di cui agli o la data di conclusione della valutazione di cui all’. 2.   In casi di emergenza dovuti a calamità naturali, l’ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi ai sensi dell’, paragrafo 1, può decorrere da una data anteriore a quella prevista all’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
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