Art. 23 · Entrata in vigore e applicabilità

Art. 23

Entrata in vigore e applicabilità

In vigore dal 15 dic 2006
Entrata in vigore e applicabilità 1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. 2.   Le notifiche ancora in fase di esame alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base delle disposizioni del medesimo. In caso di non conformità con le disposizioni del presente regolamento, la Commissione esaminerà dette notifiche alla luce degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Gli aiuti individuali e i regimi di aiuto cui viene data attuazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi in assenza di un'autorizzazione della Commissione e in violazione dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati qualora soddisfino le condizioni di cui all' del presente regolamento, con l'eccezione delle condizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere b) e c), di detto articolo relative al riferimento esplicito al presente regolamento e purché, prima di concedere l'aiuto, sia stata inviata la sintesi di cui all', paragrafo 1. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni saranno valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni pertinenti. 3.   I regimi di aiuto esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione per i sei mesi successivi alla data di scadenza del presente regolamento.
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