Art. 21 · Modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

Art. 21

Modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

In vigore dal 15 dic 2006
Modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 Il regolamento (CE) n. 70/2001 è modificato come segue: 1) all', paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (*1) e alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli; alla fabbricazione e alla commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari; (*1)   GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.»;" 2) all' sono aggiunte le seguenti lettere da k) a n): «k) “prodotti agricoli”: i) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000; ii) i prodotti di cui ai codici NC 4502 , 4503 e 4505 (sugheri); iii) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio (*2); l) “prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari”, i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte e/o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da tali prodotti in quanto contengono grassi e/o proteine d'origine non casearia, con o senza proteine derivate dal latte [«prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari» ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87]; m) “trasformazione di prodotti agricoli”, qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita; n) “commercializzazione di prodotti agricoli”, la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività. (*2)   GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36.»;" 3) all' è aggiunto il seguente paragrafo 7: «7.   Qualora l'investimento riguardi la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare: a) il 75 % dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche; b) il 65 % degli investimenti ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo, in conformità del regolamento (CE) n. 2019/93 del Consiglio (*3); c) il 50 % degli investimenti ammissibili nelle regioni ammesse a beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE; d) il 40 % dei costi ammissibili nelle altre regioni. (*3)   GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.»;" 4) nell'allegato II, dopo la riga «Altre industrie manifatturiere» è inserita la seguente riga, incolonnata sotto «Industria manifatturiera (tutta)»: « Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (*4) (*4)  Quale definita all', lettera k), del presente regolamento.» "
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