Art. 18
Fasi preliminari alla concessione degli aiuti
In vigore dal 15 dic 2006
Fasi preliminari alla concessione degli aiuti
1. Per beneficiare di una deroga ai sensi del presente regolamento, gli aiuti sono concessi esclusivamente nell'ambito di regime di aiuto per attività intraprese o servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto in conformità del presente regolamento.
Se il regime di aiuto stabilisce un diritto automatico a beneficiare dell'aiuto, senza che siano necessari ulteriori interventi a livello amministrativo, l'aiuto è concesso solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto in conformità del presente regolamento.
Se il regime di aiuto prevede la presentazione di una domanda all'autorità competente, l'aiuto è concesso solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
il regime di aiuto è stato istituito e pubblicato in conformità del presente regolamento;
b)
è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alle autorità competenti interessate;
c)
la domanda è stata accettata dalle autorità competenti interessate con modalità tali da obbligare tali autorità ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso; l'accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o il regime di aiuto non è esaurito.
2. Per beneficiare di una deroga ai sensi del presente regolamento, gli aiuti individuali che non rientrano in un regime di aiuto possono essere accordati solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano stati soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1, terzo comma, lettere b) e c).
3. Il presente articolo non si applica agli aiuti di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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