Art. 15 · Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Art. 15

Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

In vigore dal 15 dic 2006
Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo 1.   Gli aiuti sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se sono concessi a copertura dei costi ammissibili delle attività di assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. 2.   Possono essere concessi aiuti per coprire i costi ammissibili relativi alle seguenti attività: a) istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori: i) spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione; ii) spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti; iii) costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore; b) per quanto riguarda i servizi aziendali ausiliari, le spese effettive inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di un suo partner o di un suo collaboratore, in caso di malattia o nei periodi di ferie; c) per quanto riguarda i servizi di consulenza forniti da terzi, i costi dei servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico, né sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità; d) per quanto riguarda l'organizzazione e la partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere: i) le spese di iscrizione; ii) le spese di viaggio; iii) le spese per le pubblicazioni; iv) l'affitto degli stand; v) i premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi fino a un valore massimo di 250 EUR per premio e per vincitore; e) a condizione che non siano menzionate le singole società, i marchi o l'origine: i) la diffusione di conoscenze scientifiche; ii) le informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi per essi proposti. Possono essere concessi aiuti anche a copertura dei costi di cui alla lettera e) se è indicata l'origine dei prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (16) e dagli articoli da 54 a 58 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (17), purché i riferimenti all'origine corrispondano esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità; f) le pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni. 3.   Gli aiuti possono coprire il 100 % dei costi di cui al paragrafo 2. Gli aiuti devono essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori. 4.   Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora l'assistenza tecnica sia fornita da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato.
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