Art. 13
Aiuti per la ricomposizione fondiaria
In vigore dal 15 dic 2006
Aiuti per la ricomposizione fondiaria
Gli aiuti per la ricomposizione fondiaria sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se sono concessi esclusivamente a copertura dei costi legali e amministrativi, compresi quelli per la realizzazione di indagini, fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute.
Storico versioni
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