Art. 10 · Constatazione delle eccedenze a livello degli operatori

Art. 10

Constatazione delle eccedenze a livello degli operatori

In vigore dal 13 dic 2006
Constatazione delle eccedenze a livello degli operatori 1.   La Bulgaria e la Romania predispongono, per il 1o gennaio 2007, un sistema per la constatazione delle eccedenze di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio presso i principali operatori interessati. Tale sistema si basa, in particolare, sul controllo delle importazioni, sui controlli fiscali, su verifiche contabili e ispezioni delle scorte fisiche presso gli operatori e comprende garanzie contro i rischi e titoli di importazione. Il sistema di constatazione tiene particolarmente conto, per l'analisi del rischio, dei seguenti criteri: a) tipo di attività esercitata dagli operatori interessati; b) capienza dei magazzini; c) volume di attività. 2.   La Bulgaria e la Romania impiegano il sistema di constatazione di cui al paragrafo 1 per obbligare gli operatori ad eliminare dal mercato, a loro spese, un quantitativo di zucchero o d'isoglucosio pari alla propria rispettiva eccedenza individuale.
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