Art. 31 · Riduzioni ed esclusioni

Art. 31

Riduzioni ed esclusioni

In vigore dal 7 dic 2006
Riduzioni ed esclusioni 1.   I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili. Gli Stati membri esaminano la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabiliscono l’importo ammissibile al sostegno. Essi stabiliscono: a) l’importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento; b) l’importo erogabile al beneficiario in esito all’esame dell’ammissibilità della domanda di pagamento. Se l’importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l’importo stabilito in applicazione della lettera b) di oltre il 3 %, all’importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una riduzione. L’importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi. Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile. Le riduzioni si applicano mutatis mutandis alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli . 2.   Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l’operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l’esercizio FEASR successivo. 3.   Le sanzioni previste ai paragrafi 2 e 3 si applicano fatte salve sanzioni supplementari previste dall’ordinamento nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1975:oj#art-31