Art. 19
Principi generali
In vigore dal 7 dic 2006
Principi generali
1. Fermo restando il disposto dell’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, per condizionalità si intendono i requisiti obbligatori di cui all’articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento e i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.
2. Ai controlli sul rispetto della condizionalità si applicano l’, paragrafo 2, e l’ del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché il disposto dell’, punti 2, 2 bis, e da 31 a 36, e degli , del regolamento (CE) n. 796/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1975:oj#art-19