Art. 19 · Principi generali

Art. 19

Principi generali

In vigore dal 7 dic 2006
Principi generali 1.   Fermo restando il disposto dell’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, per condizionalità si intendono i requisiti obbligatori di cui all’articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento e i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento. 2.   Ai controlli sul rispetto della condizionalità si applicano l’, paragrafo 2, e l’ del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché il disposto dell’, punti 2, 2 bis, e da 31 a 36, e degli , del regolamento (CE) n. 796/2004.
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