Art. 10 · Principi generali

Art. 10

Principi generali

In vigore dal 7 dic 2006
Principi generali 1.   I controlli relativi alle domande di aiuto e alle successive domande di pagamento sono eseguiti in modo da assicurare l’efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti. 2.   Gli Stati membri definiscono i modi e i mezzi idonei a controllare le condizioni di concessione dell’aiuto per ciascuna misura di sostegno. 3.   Gli Stati membri ricorrono al sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (in appresso «sistema integrato»). 4.   La verifica dei criteri di ammissibilità consiste in controlli amministrativi e controlli in loco. 5.   Il rispetto della condizionalità è verificato mediante controlli in loco e, se del caso, mediante controlli amministrativi. 6.   Nel corso del periodo coperto da un impegno non è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno, salvo nei casi specificamente previsti del programma di sviluppo rurale.
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