Art. 18 · Entrata in vigore

Art. 18

Entrata in vigore

In vigore dal 6 dic 2006
Entrata in vigore 1.   Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007. Tuttavia gli Stati membri possono rinviare fino al 1o gennaio 2008 l'applicazione degli per le tariffe di rotta. Gli Stati membri possono, inoltre, rinviare l’applicazione dell', e degli articoli da 11 a 15 fino al 1o gennaio 2010, per le tariffe di terminale. Ove decidano di rinviare l'applicazione, in conformità al secondo e terzo comma, Stati membri ne informano la Commissione.
Storico versioni

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