Art. 15 · Trasparenza del meccanismo di tariffazione

Art. 15

Trasparenza del meccanismo di tariffazione

In vigore dal 6 dic 2006
Trasparenza del meccanismo di tariffazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo siano consultati periodicamente in merito alla politica di tariffazione. A tale fine essi forniscono le informazioni necessarie sul meccanismo di tariffazione da essi utilizzato, come previsto all’allegato VI, oppure quando uno Stato membro ha adottato la decisione di cui all’, paragrafo 6, con le informazioni necessarie di cui all’allegato III, parte 2, e organizzano un’audizione di consultazione efficace e trasparente per presentare tali informazioni, nonché le informazioni di cui all’, in presenza dei fornitori di servizi di navigazione aerea interessati. 2.   Fatto salvo l’ del regolamento sulla fornitura di servizi, la documentazione pertinente è messa a disposizione dei rappresentanti degli utenti dello spazio aereo, della Commissione, di Eurocontrol e delle autorità di sorveglianza nazionali tre settimane prima dell’audizione di consultazione.
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