Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Fino al 31 dicembre 2011 i posti vacanti possono essere coperti, limitatamente ai posti previsti a tale scopo e tenendo conto delle deliberazioni di bilancio, mediante nomina di cittadini della Bulgaria e della Romania, dopo la data effettiva dell'adesione dei rispettivi paesi, in deroga all’articolo 4, secondo e terzo comma, all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 27, secondo comma, e all’articolo 29, paragrafo 1, lettere a) e b), dello statuto. 2.   Le nomine sono decise: a) per tutti i gradi, dopo la data effettiva dell'adesione; b) escluso il personale di inquadramento superiore (direttori generali o loro equivalenti di grado AD 16 o AD 15 e direttori o loro equivalenti di grado AD 15 o AD 14), in esito a concorsi per titoli ed esami organizzati alle condizioni previste nell’allegato III dello statuto.
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