Art. 17
Accordi con territori o paesi che non fanno parte del territorio della Comunità
In vigore dal 15 nov 2006
Accordi con territori o paesi che non fanno parte del territorio della Comunità
1. La Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere accordi che permettano deroghe al presente regolamento con un paese o territorio non facente parte del territorio della Comunità, quale è definito all’articolo 299 del trattato, in base a disposizioni nazionali. Tali accordi hanno lo scopo di consentire che i trasferimenti di fondi tra quel paese o territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all’interno di quello Stato membro.
Simili accordi possono essere autorizzati soltanto se:
a)
il paese o il territorio in questione è membro di un’unione monetaria con lo Stato membro interessato, rientra nella sua area monetaria o ha firmato una convenzione monetaria con la Comunità europea, rappresentata da uno Stato membro;
b)
i prestatori di servizi di pagamento nel paese o nel territorio in questione partecipano direttamente o indirettamente ai sistemi di pagamento e di regolamento in tale Stato membro;
e
c)
il paese o il territorio in questione impone ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento.
2. Lo Stato membro che desidera concludere un accordo ai sensi del paragrafo 1, ne presenta domanda alla Commissione, inviandole tutte le informazioni necessarie.
Quando la Commissione riceve la domanda di uno Stato membro, i trasferimenti di fondi tra quello Stato membro e il paese o territorio in questione vengono considerati provvisoriamente come effettuati all’interno di quello Stato membro, finché non si giunga a una decisione secondo la procedura stabilita nel presente articolo.
Se la Commissione ritiene di non disporre di tutte le informazioni necessarie, prende contatto con lo Stato membro interessato entro due mesi dalla data alla quale essa ha ricevuto la domanda e indica quali altre informazioni sono necessarie.
Quando la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che essa ritiene necessarie per valutare la domanda, entro un mese ne invia notifica allo Stato membro richiedente e trasmette la domanda agli altri Stati membri.
3. Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 2, quarto comma, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, se autorizzare lo Stato membro interessato a concludere l’accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
In ogni caso, la decisione di cui al primo comma va adottata entro diciotto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1781:oj#art-17