Art. 24 · Dotazione finanziaria

Art. 24

Dotazione finanziaria

In vigore dal 15 nov 2006
Dotazione finanziaria La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 è pari a 2 062 000 000 EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario. Per il periodo 2007-2013: a) non più di 7 punti percentuali della dotazione finanziaria possono essere stanziati per le misure che rientrano nell'ambito dell', punto 1); b) non più di 15 punti percentuali della dotazione finanziaria possono essere stanziati per le misure che rientrano nell'ambito dell', punto 2); c) non più di 5 punti percentuali della dotazione finanziaria possono essere stanziati per le misure che rientrano nell'ambito dell', punto 3).
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