Art. 17
Partecipazione e norme di origine
In vigore dal 15 nov 2006
Partecipazione e norme di origine
1. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati a norma del presente regolamento è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche degli Stati membri.
2. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta anche a tutte le persone fisiche e giuridiche:
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dei paesi che beneficiano dello strumento di assistenza preadesione (9),
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dei paesi dello Spazio economico europeo che non appartengono all’UE,
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di qualsiasi altro territorio o paese terzo qualora sia stato istituito un accesso reciproco all'assistenza esterna.
3. Nel caso delle misure prese da un qualsiasi paese terzo considerato come un paese meno avanzato in base ai criteri OCSE, la partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione è aperta su base globale.
4. Nel caso delle misure di assistenza straordinaria e dei programmi di intervento transitori di cui all', la partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione è aperta su base globale.
5. Nel caso delle misure adottate nel perseguimento degli obiettivi di cui all', la partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione è aperta a qualsiasi persona fisica o giuridica dei paesi in via di sviluppo o dei paesi in transizione quali definiti dall’OCSE, nonché a qualsiasi persona fisica o giuridica di qualsiasi altro paese ammissibile a norma della strategia pertinente e alle stesse si estendono le norme di origine.
6. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati a norma del presente regolamento è aperta alle organizzazioni internazionali.
7. Gli esperti proposti nell'ambito delle procedure di aggiudicazione dei contratti non devono adempiere alle norme sulla nazionalità di cui al presente articolo.
8. Tutte le forniture e i materiali acquistati nell'ambito di contratti finanziati a norma del presente regolamento sono originari della Comunità o di un paese ammissibile a norma dei precedenti paragrafi da 2 a 5.
9. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche dei territori o paesi terzi che vantano legami economici, commerciali o geografici storici con il paese partner può essere autorizzata caso per caso. Inoltre, in casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche e giuridiche di altri paesi o utilizzare le forniture e i materiali di origine diversa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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