Art. 13 · Cofinanziamenti

Art. 13

Cofinanziamenti

In vigore dal 15 nov 2006
Cofinanziamenti 1.   Le misure finanziate a titolo del presente regolamento possono essere oggetto di un cofinanziamento al quale possono partecipare: a) gli Stati membri, in particolare i relativi enti pubblici e parastatali; b) qualsiasi altro paese donatore, in particolare i relativi enti pubblici e parastatali; c) le organizzazioni internazionali e regionali, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali e regionali; d) le società, le imprese e le altre organizzazioni e imprese private, nonché gli altri attori non statali di cui all’, paragrafo 2; e) i paesi e le regioni partner beneficiari dei fondi ed altri organismi ammissibili al finanziamento di cui all'. 2.   Nel caso di un cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in diversi sottoprogetti chiaramente identificabili, ciascuno finanziato dai differenti partner cofinanziatori in modo tale che la destinazione finale del finanziamento rimanga sempre identificabile. Nel caso di un cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale che non sia possibile identificare la provenienza del finanziamento di una specifica attività nell’ambito del progetto o del programma. 3.   Nel caso di un cofinanziamento congiunto, la Commissione può ricevere e gestire fondi per conto degli organismi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), per l’esecuzione di azioni congiunte. In tal caso, la Commissione ricorre alla gestione centralizzata diretta o alla gestione centralizzata indiretta delegando il compito ad agenzie comunitarie o ad organismi istituiti dalla Comunità. Tali fondi sono trattati come entrate con assegnazione specifica a norma dell’ del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5).
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