Art. 22 · Confezionamento dei tagli

Art. 22

Confezionamento dei tagli

In vigore dal 8 nov 2006
Confezionamento dei tagli 1.   I tagli sono imballati subito dopo il disossamento provvedendo affinché nessuna parte delle carni entri in contatto diretto con lo scatolone, in conformità delle prescrizioni dell'allegato V. 2.   Il polietilene utilizzato per rivestire gli scatoloni e quello sotto forma di pellicola o sacchetti destinati all'imballaggio dei tagli deve avere uno spessore di almeno 0,05 mm ed essere di qualità idonea all'imballaggio dei prodotti alimentari. 3.   Gli scatoloni, le palette e le casse utilizzati devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato VII.
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