Art. 34 · Decisione relativa alla partecipazione finanziaria

Art. 34

Decisione relativa alla partecipazione finanziaria

In vigore dal 7 nov 2006
Decisione relativa alla partecipazione finanziaria La Commissione decide in merito alla partecipazione finanziaria della Comunità ai costi ammissibili dei programmi nazionali in due fasi, adottando una decisione per ogni anno del biennio di programmazione (di seguito «la decisione della Commissione»). La decisione della Commissione è destinata allo Stato membro interessato.
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