Art. 34
Decisione relativa alla partecipazione finanziaria
In vigore dal 7 nov 2006
Decisione relativa alla partecipazione finanziaria
La Commissione decide in merito alla partecipazione finanziaria della Comunità ai costi ammissibili dei programmi nazionali in due fasi, adottando una decisione per ogni anno del biennio di programmazione (di seguito «la decisione della Commissione»). La decisione della Commissione è destinata allo Stato membro interessato.
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