Art. 11 · Valutazione delle proposte di progetti

Art. 11

Valutazione delle proposte di progetti

In vigore dal 7 nov 2006
Valutazione delle proposte di progetti Le proposte di studi, esperimenti, progetti dimostrativi e prove nel quadro di una fase sperimentale di monitoraggio, presentate dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2152/2003 (di seguito «proposte di progetti»), sono valutate dalla Commissione sulla base dei criteri di cui all’allegato III.
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