Art. 23 · Fondi messi a disposizione della BEI o di altri intermediari finanziari

Art. 23

Fondi messi a disposizione della BEI o di altri intermediari finanziari

In vigore dal 24 ott 2006
Fondi messi a disposizione della BEI o di altri intermediari finanziari 1.   I fondi di cui all’, paragrafo 2, lettera c), saranno gestiti dagli intermediari finanziari, dalla BEI o da qualsiasi altra banca od organizzazione dotata delle capacità necessarie alla loro gestione. 2.   La Commissione adotterà, caso per caso, le modalità di esecuzione del paragrafo 1 per quanto riguarda la ripartizione dei rischi, la remunerazione dell’intermediario incaricato dell’attuazione, l’utilizzazione e il recupero dei profitti sui fondi, nonché le condizioni di chiusura dell’operazione.
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