Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 ott 2006
Il trasferimento intracomunitario dei prodotti elencati nell’allegato III del presente regolamento è autorizzato alle condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1539:oj#art-3