Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 ott 2006
Ogni produttore può stipulare un contratto di consegna, ai sensi dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 (di seguito «contratto»), dal 16 ottobre 2006 al 17 novembre 2006. I contratti sono corredati della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl. I contratti non sono trasferibili.
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