Art. 3
In vigore dal 26 set 2006
La riduzione provvisoria di cui all’ si applica al sostegno concesso nell’ambito delle misure seguenti:
a)
il regime transitorio semplificato di sostegno al reddito per gli agricoltori dei nuovi Stati membri di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 oppure i regimi di aiuto di cui ai titoli III e IV del medesimo regolamento;
b)
i pagamenti diretti complementari nazionali previsti dall’articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003, finanziati a norma dell'allegato VIII, sezione I, sottosezione E, dell'atto di adesione;
c)
i pagamenti di cui all’articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti da i) a v), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (3), ad eccezione di quelli connessi alle misure di cui all'articolo 39, paragrafo 5, del medesimo regolamento e le misure di cui all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii), per quanto riguarda i costi di impianto.
Storico versioni
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