Art. 8 · Compatibilità e coerenza

Art. 8

Compatibilità e coerenza

In vigore dal 18 set 2006
Compatibilità e coerenza 1.   Le misure adottate nell’ambito del programma di sostegno devono essere conformi al diritto comunitario e coerenti con le altre politiche comunitarie e con le misure che le attuano. 2.   Le misure adottate nell’ambito del programma di sostegno sono coerenti con le misure poste in essere nel quadro delle altre componenti della politica agricola comune, in particolare le organizzazioni comuni di mercato, lo sviluppo rurale, la qualità dei prodotti, il benessere degli animali e la protezione dell’ambiente. Più precisamente, nessuna misura di cui al presente capo può essere finanziata: a) a titolo di sostegno integrativo dei regimi di premi o di aiuti istituiti nel quadro di un’organizzazione comune di mercato, tranne in circostanze eccezionali debitamente giustificate in base a criteri oggettivi; b) a titolo di sostegno a progetti di ricerca, a misure dirette a sostenere progetti di ricerca o a misure ammissibili a finanziamento comunitario in virtù della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (4); c) a titolo di sostegno alle misure che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (5).
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