Art. 14 · Modalità di esecuzione

Art. 14

Modalità di esecuzione

In vigore dal 18 set 2006
Modalità di esecuzione Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. Esse comprendono, in particolare: a) le condizioni alle quali la Grecia può modificare i quantitativi e gli importi dell’aiuto per l’approvvigionamento nonché le misure di sostegno o la destinazione delle risorse assegnate a sostegno delle produzioni locali; b) le disposizioni relative alle caratteristiche minime dei controlli e delle sanzioni amministrative che la Grecia deve applicare.
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