Art. 11
Aiuti di Stato
In vigore dal 18 set 2006
Aiuti di Stato
1. Per i prodotti agricoli ai quali si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato, la Commissione può autorizzare, nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di tali prodotti, aiuti al funzionamento volti ad ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle isole minori, connesse alla lontananza, all’insularità e all’ultraperifericità.
2. La Grecia può concedere un finanziamento integrativo per l’attuazione del programma di sostegno. In tal caso, l’aiuto di Stato deve essere notificato dalla Grecia e approvato dalla Commissione a norma del presente regolamento, in quanto parte integrante del programma di sostegno. L’aiuto così notificato è considerato notificato ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, prima frase, del trattato.
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