Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 set 2006
1.   In deroga all’articolo 39, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 1043/2005, la validità dei titoli di restituzione rilasciati a norma di detto regolamento, che scadono il 31 luglio 2006 o il 31 agosto 2006, deve essere estesa, su richiesta del titolare, fino al 30 settembre 2006 per l’importo delle esportazioni non effettuate. In caso d'applicazione del sistema di fissazione anticipata, alle merci esportate durante il periodo di validità del titolo di restituzione si applica il tasso di restituzione in vigore il giorno della presentazione della domanda di fissazione anticipata. 2.   In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 il limite di 60 giorni per lasciare il territorio doganale della Comunità è esteso, su richiesta dell’esportatore, a 150 giorni per le merci per le quali le formalità doganali di esportazione sono state completate entro il 20 luglio 2006. 3.   Gli aumenti del 10 % e 15 % menzionati rispettivamente nell'articolo 25, paragrafo 1 e nell'articolo 35, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 800/1999 non sono applicati alle esportazioni effettuate entro il 20 luglio 2006, in base alla deroga prevista dall’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1043/2005, o alle esportazioni accompagnate da un titolo richiesto entro il 20 luglio 2006. Se si perde il diritto alla restituzione a causa delle circostanze eccezionali in cui si trova il Libano, non si applica la sanzione di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 800/1999.
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