Art. 83 · Ricevibilità delle domande di pagamento

Art. 83

Ricevibilità delle domande di pagamento

In vigore dal 27 lug 2006
Ricevibilità delle domande di pagamento 1.   Ciascun pagamento intermedio effettuato dalla Commissione è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti: a) la Commissione deve aver ricevuto una domanda di pagamento e una dichiarazione di spesa, a norma dell'; b) l'importo versato dalla Commissione per ciascun asse prioritario e per ciascun obiettivo nell'intero periodo in questione non deve superare il massimale previsto per l'assistenza del FEP, stabilito nel corrente piano di finanziamento; c) l'autorità di gestione deve aver trasmesso alla Commissione l'ultima relazione annuale di attuazione a norma dell', paragrafi 1 e 3; d) l'assenza di un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione. 2.   In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di certificazione entro un mese, in modo che possano essere adottate le misure necessarie per porvi rimedio.
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