Art. 74 · Impegni di bilancio

Art. 74

Impegni di bilancio

In vigore dal 27 lug 2006
Impegni di bilancio Gli impegni di bilancio comunitari rispetto ai programmi operativi (di seguito «impegni di bilancio») sono effettuati annualmente e separatamente per ciascun obiettivo di convergenza e obiettivo non di convergenza sul periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Il primo impegno di bilancio precede l’adozione, da parte della Commissione, della decisione che approva il programma operativo. Ciascun impegno successivo è effettuato dalla Commissione, di norma entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base della decisione di concedere un contributo del FEP ai sensi dell’.
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