Art. 69
Esame annuale dei programmi operativi
In vigore dal 27 lug 2006
Esame annuale dei programmi operativi
1. Ogni anno, al momento di presentare la relazione annuale sull'attuazione di cui all' e tenuto conto del parere della Commissione, la Commissione e l’autorità di gestione esaminano lo stato di avanzamento del programma operativo, i principali risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, l’esecuzione finanziaria e altri fattori, allo scopo di migliorare l’attuazione.
Possono inoltre essere esaminati, se del caso con la partecipazione dell'autorità di audit, gli eventuali aspetti relativi al funzionamento del sistema di gestione e di controllo sollevati nella relazione annuale di controllo di cui all', paragrafo 1, lettera e), punto i).
2. A seguito dell'esame di cui al paragrafo 1 e, se del caso, con la partecipazione dell'autorità di audit, la Commissione può formulare osservazioni destinate allo Stato membro e all'autorità di gestione che ne informano il comitato di sorveglianza. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni.
3. Una volta approntate le valutazioni ex post degli interventi riguardanti il periodo di programmazione 2000-2006, i risultati globali vengono esaminati nell'ambito dell'esame annuale successivo.
Storico versioni
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