Art. 69 · Esame annuale dei programmi operativi

Art. 69

Esame annuale dei programmi operativi

In vigore dal 27 lug 2006
Esame annuale dei programmi operativi 1.   Ogni anno, al momento di presentare la relazione annuale sull'attuazione di cui all' e tenuto conto del parere della Commissione, la Commissione e l’autorità di gestione esaminano lo stato di avanzamento del programma operativo, i principali risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, l’esecuzione finanziaria e altri fattori, allo scopo di migliorare l’attuazione. Possono inoltre essere esaminati, se del caso con la partecipazione dell'autorità di audit, gli eventuali aspetti relativi al funzionamento del sistema di gestione e di controllo sollevati nella relazione annuale di controllo di cui all', paragrafo 1, lettera e), punto i). 2.   A seguito dell'esame di cui al paragrafo 1 e, se del caso, con la partecipazione dell'autorità di audit, la Commissione può formulare osservazioni destinate allo Stato membro e all'autorità di gestione che ne informano il comitato di sorveglianza. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni. 3.   Una volta approntate le valutazioni ex post degli interventi riguardanti il periodo di programmazione 2000-2006, i risultati globali vengono esaminati nell'ambito dell'esame annuale successivo.
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