Art. 47
Disposizioni generali
In vigore dal 27 lug 2006
Disposizioni generali
1. Il programma operativo è oggetto di una valutazione ex ante, di una valutazione intermedia e di una valutazione ex post, ai sensi degli .
Le valutazioni sono volte a migliorare la qualità e l'efficacia dell'intervento del FEP nonché l'attuazione del programma operativo. Esse inoltre ne valutano l'impatto in riferimento ai principi guida fissati nell', alle pertinenti parti dei piani strategici nazionali e ai problemi specifici che interessano gli Stati membri, tenendo conto delle esigenze dello sviluppo sostenibile nel settore della pesca e dell'impatto ambientale.
2. L'efficacia dell'azione del FEP è valutata in funzione dei seguenti criteri:
a)
l'impatto globale del FEP sugli obiettivi di cui all';
b)
l'impatto degli assi prioritari integrati nel programma operativo.
3. Le valutazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, sono svolte, secondo il caso, sotto la responsabilità dello Stato membro o della Commissione, conformemente al principio di proporzionalità e sulla base di un partenariato con la Commissione e lo Stato membro.
4. Gli Stati membri forniscono le risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta dei dati necessari e utilizzano i vari tipi di informazioni rilevate dal sistema di sorveglianza.
5. I metodi e le norme di valutazione applicabili sono stabiliti secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
6. Le valutazioni sono effettuate da valutatori indipendenti dalle autorità di cui all'. I risultati sono pubblicati, salvo opposizione esplicita dell'autorità responsabile della valutazione, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (21).
7. Le valutazioni sono finanziate dal bilancio per l'assistenza tecnica del programma operativo, quando sono effettuate sotto la responsabilità degli Stati membri, e dal bilancio per l'assistenza tecnica della Commissione, quando sono effettuate sotto la responsabilità di quest'ultima.
Storico versioni
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